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Individuazione della figura del “Datore di lavoro”

Come noto, quando si verifica un incidente sulla Sicurezza sul lavoro, la responsabilità spesso si estende al datore di lavoro, così come definito e disciplinato all’art. 2 del D. Lgs. n.81/2008.

Il problema delle responsabilità che derivano dall’infortunio sul lavoro è particolarmente sentito nel caso in cui l’ente sia amministrato da un Consiglio di amministrazione (cfr. art 2380, comma 2, Codice Civile), con la conseguenza che l’individuazione della figura di “datore di lavoro” può ricadere sull’intero consiglio di amministrazione.

Questo concetto è stato ribadito dalla Corte Suprema nella sentenza n. 38991/2010: “Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione” (Cass.Pen. Sez. IV, 6820/07, Mantelli).

La diretta conseguenza è che le sanzioni previste dal nostro ordinamento penale si moltiplicherebbero per tutti i soggetti membri del CDA.

La preoccupazione, per molti amministratori, componenti di CDA e dunque, qualificati come “datori di lavoro”, è dunque quella di circoscrivere “a monte” la responsabilità che consegue in caso di infortunio sul lavoro.

Nel settore privato, ai sensi del succitato art. 2 del D. Lgs. n.81/2008, il Datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

La vecchia definizione contenuta nel testo originario del D.Lgs. n.626/1994 recitava invece: il datore di lavoro è qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento.

La congiunzione “o, comunque” propria del nuovo testo, al posto della lettera “e”, prevista dalla normativa del ’94, pone un cambiamento epocale nell’individuazione giuridica del Datore di lavoro.

Questa modifica ci chiama infatti a cercare il Datore di Lavoro non più nei documenti aziendali, cercando la persona che formalmente è stata individuata come “titolare del rapporto di lavoro”, ma, in base al principio dell’effettività, cercando chi di fatto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Con questa scelta il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale.

Insomma ciò che rileva, al fine di creare la qualità di Datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia” (Corte assise Torino, Sez. II, 14.11.2011, n.31095, in Giur. merito 2012, 6, 1359).

Pertanto, il Datore di lavoro non si individua indicando meramente nome e cognome in Camera di Commercio, senza avergli conferito i necessari poteri decisionali e di spesa, né tantomeno può essere delegata la figura stessa del Datore di lavoro, ma deve essere cercato in chi esercita di fatto i poteri decisionali.

L’individuazione di tale figura in molti casi emerge da dati fattuali. Si parla di Datore di lavoro di fatto in presenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici, dai quali possa desumersi l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali.

L’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (cfr. sez. 4, n. 10704 del 19/03/2012).

Per una individuazione più celere sarebbe opportuno, ad avviso di chi scrive, che tale soggetto fosse destinatario di opportune deleghe che lo rendano definitamente responsabile dell’organizzazione aziendale, non in riferimento all’organizzazione della sicurezza ma di tutta l’intera attività aziendale, conferendo quindi opportuni poteri di gestione organizzativa dell’azienda o di una sua unità produttiva e un idoneo budget di spesa.

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