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Aggiornamento del modello alla Legge “Spazzacorrotti”

Il 16 gennaio 2019 è’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 la Legge anticorruzione intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Il testo della legge, la numero 3 del 2019, che il Governo ha presentato come “Spazzacorrotti”, consta di un unico articolo composto di ben 30 commi.

Come si desume dalla intitolazione della Legge, tre sono i temi interessati dalla riforma:

  • Riforma della prescrizione (la cui entrata in vigore è però posticipata al 1° gennaio 2020)[1];
  • Trasparenza dei partiti e movimenti politici;
  • Lotta alla corruzione.

Le novità per la 231

Ciò su cui la presente trattazione intendere riflettere è l’impatto che questa legge ha avuto e avrà sul D.Lgs. 231/01, la sede naturale ove l’ordinamento giuridico italiano declina il proprio impegno – sempre più vivo – nella prevenzione del rischio da reato per le aziende.

La sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il Decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;

Il riformato art. 25, comma 5 D. Lgs. 231 01 infatti prevede l’irrogazione di una sanzione interdittiva più elevata rispetto al passato con una cornice edittale che varia a seconda del ruolo dell’autore del reato presupposto (cornice edittale più aspra per soggetto apicale) con esplicito riferimento alle sanzioni di cui all’art. 9, comma 2 D.lgs. 231 01, ossia all’interdizione dall’esercizio dell’attività, alla sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, al divieto di contrattare con la P.A., all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e all’eventuale divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La novella è di non poco conto, preso atto che le suddette sanzioni interdittive, sono in sostanza, come visto, più che raddoppiate.

Ciò presuppone, ovviamente, una rilevante modifica dell’analisi dei rischi svolta all’interno del proprio Modello Organizzativo, qualora l’azienda abbia redatto un’analisi dei rischi fondata su una valutazione analitica dei rischi residui (risultante dalla moltiplicazione dei valori attribuiti alla probabilità e all’ impatto), come suggerito dalle linee guida di Confindustria e da rilevante giurisprudenza.

In altre parole, l’impatto della sanzione applicata all’azienda (nel suddetto classico calcolo di analisi della “Probabilità per Impatto”), e quindi l’esposizione al rischio di commissione del reato, in relazione ai reati corruttivi, dovrebbe essere aumentato di gran lunga, se non addirittura raddoppiato, con la conseguenza che le attività prese in considerazione per i reati corruttivi devono essere oggetto di maggior attenzione da parte dell’azienda, attraverso protocolli, presidi ed elementi di controllo interno.

Il Modello Organizzativo aziendale dunque dovrà essere aggiornato formalmente, attraverso l’inserimento delle nuove dizioni legislative che modificano il testo del D.Lgs. 231/2001, ma, aspetto molto più importante, dovrà essere oggetto di un’attenta revisione all’interno dell’analisi dei rischi svolta e, conseguentemente, degli elementi di controllo interni.


[1]  La novella legislativa prevede la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.

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